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Ordinanza — n. 4102/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already examined and rejected arguments on generic exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the exclusion of generic offenses, arguing for a different legal application. The court found that the lower court had already thoroughly examined and correctly rejected these specific arguments during the first instance, rendering the appeal a mere repetition of futile objections.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments generic exclusions procedural economy judicial review limits attenuazione libera della pena condono delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA SALVATORE nato a CATANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 30/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Salamanca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla mancata applicazione delle generiche che sono state escluse all'esito di un percorso argonnentativo logico e puntuale perchè frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ponendo la relativa decisione al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.