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Ordinanza — n. 4101/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already rejected arguments regarding witness identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on arguments previously examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged the identification of a passenger based on a marshal's testimony, but the court found no merit in the new claims. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it repeats grounds of criticism already adequately examined and rejected by the judges of the merits with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments witness identification Court of Cassazione procedural dismissal pseudonimo doppio nome inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANA ISMENIA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 11/08/1999 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ismenia Campania avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi che replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito atteso che la lettura delle due conformi decisioni da conto della immediata infondatezza della tesi difensiva diretta a contestare l'identificazione nell'Ivan Paparone Cinninata del soggetto fermato quale passeggero del ciclomotore condotto da Salvatore Nicomede considerato che siffatta conclusione si appoggia sul portato delle dichiarazioni del Maresciallo Zingales i cui snodi centrali ( l'aver sentito il Nicomede rivelgersi al terzo trasportato chiamandolo Ivan e l'aver riconosciuto, la sera dell'arresto, nell'Ivan Paparone senza incertezze il soggetto fermato poche ore prima) non risultano in alcun modo mesi in crisi dai rilievi difensivi prospettati con i motivi sub 1, 3, 4 dell'odierno ricorso ( che denunziano vizi di motivazione non riscontrati), né dal motivo sub 2 ( genericamente addotto perché non si precisano con la dovuta specificità i termini del dato probatorio travisato per omissione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2