Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4098/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for assault conviction due to lack of current danger for self-defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant of assault for kicking and pushing Carabinieri officers to stop their official duties, rejecting the self-defense claim because the victim's prior aggression had already ceased. The court ruled that the appellant's actions were not motivated by a current threat of grave harm, rendering the self-defense argument legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 52 cod. pen.: The court established that self-defense requires an actual and present danger of grave harm, and past aggression does not justify violence once the threat has ended.

Parole chiave

Generato dall'IA
assault conviction self-defense requirement current danger element police obstruction inadmissible appeal violenza o minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio legittima difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 52 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAWAT LOUIS nato il 24/10/1988 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione all'insussistenza nella condotta del ricorrente del requisito della violenza o della minaccia, necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo i giudici di merito - quanto all'elemento oggettivo del reato di cui al predetto art. 337 cod. pen. - accertato che i calci e le spinte sferrati dal ricorrente (di cui un teste ha riferito in giudizio) fossero volti ad impedire l'atto d'ufficio dei Carabinieri; e avendo ritenuto - quanto alla prospettata legittima difesa - la mancanza del requisito del pericolo attuale di un danno grave alla persona, avendo il soggetto interessato da una precedente aggressione riferito che al momento dell'arrivo dei militari l'azione violenta di cui era stato vittima si era oramai esaurita;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01