Cassation court dismisses appeal claiming lack of intent to hinder officials during a dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts correctly identified the defendant's violence as aimed at neutralizing public officials intervening in a prior dispute. The defense argued the conduct lacked the specific intent to hinder officials because it occurred during a fight with another subject, but the appellate court found the violence was directed at the officials to stop their intervention. Consequently, the court rejected the claim of missing psychological elements and upheld the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The court established that violence used to neutralize public officials intervening in a private dispute satisfies the intent to hinder official action, rejecting the defense's argument that the violence was merely part of a general fight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHATTA MOHAMED nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui è stata denunciata l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. - essendo stato dalla difesa sostenuto che la condotta violenta del ricorrente non fosse stata finalizzata ad impedire l'azione dei pubblici ufficiali, trattandosi di comportamento tenuto nel corso di una lite con altro soggetto, e che pertanto fosse mancante l'elemento psicologico del reato - risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito: entrambe le sentenze di merito, con congrua motivazione, hanno evidenziato come dalla ricostruzione della vicenda fosse emerso che il ricorrente, interrotta la lite con il suo precedente antagonista, aveva rivolto la sua azione violenta nei confronti dei pubblici ufficiali per neutralizzare l'azione che gli stessi avevano avviato per interrompere la precedente aggressione e identificare i soggetti interessati alla disputa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0