Italian Court dismisses generic cassation appeals as inadmissible under procedural law for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Christian Braidich and Adil Dellahi inadmissible. The appellants challenged their sentences for drug-related offenses, arguing for lighter penalties or acquittal based on personal use of substances. The court rejected these claims as generic and outside the specific exceptions permitted by procedural law, ruling that the appeals lacked the required specificity to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in particular legal violations; generic complaints regarding sentencing or lack of acquittal are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH CRISTIAN FILIPPO nato a BENEVENTO il 17/11/1982 DELLAHI ADIL nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 28/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av, s lle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29711/22 Braidich + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Christian Braidich e Adil Dellahi ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 4 (Braidich) e 5 (Dellahi), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato su loro richiesta rispettivamente la pena di anni due di reclusione ed euro 14.000.00 di multa (Braidich) e anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (Dellahi); che i ricorrenti denunciano violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio (Braidich) e alla mancata assoluzione, potendosi configurare un'ipotesi di uso personale della sostanza stupefacente (Dellahi); che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso