Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4095/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Corato inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on personal use and attempted reclassification of the offense, but the court found these grounds generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. The appellate court had already logically refuted personal use by citing excessive drug quantities, packaging materials, and scales, while rejecting the reclassification request as an impermissible factual re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals based on generic grounds or improper factual re-evaluation are inadmissible as they do not sufficiently confront the lower court's detailed reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking personal use defense inadmissible appeal factual re-evaluation Cassa delle ammende dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Considerato, infine, che quanto alla richiesta riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Considerato, infine, che quanto alla richiesta riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Corato Davide, nato a Bari il 13.09.1997 avverso la sentenza del 1 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché generici e non si confrontano debitamente con la motivazione della sentenza impugnata;

Considerato che la Corte territoriale, in ordine ai primi due motivi di ricorso, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni a sostegno della penale responsabilità del ricorrente e tali da escludere la ipotesi di uso personale, non limitandosi ad attribuire rilevanza unicamente al dato quantitativo: ed invero, si osserva che la quantità di sostanza detenuta e coltivata era ben superiore rispetto a quella indicata nella prescrizione medica ed, in ogni caso, già somministrata da parte dell'asl; inoltre, ulteriori indici sintomatici di una attività di preparazione di plurime dosi destinate alla vendita sono stati ritenuti la presenza di materiale di confezionamento e di bilancino di precisione;

Considerato, infine, che quanto alla richiesta riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il motivo di ricorso sottende una rivalutazione in fatto degli elementi considerati per escludere tale fattispecie, non proponibile in sede di legittimità, tenuto conto che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego in ragione di una valutazione complessiva delle emergenze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co