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Ordinanza — n. 4093/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge on recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Gallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gallo challenged the Second Instance Court's decision on the exclusion of recidivism, arguing the lower court failed to properly evaluate the statutory requirements. The Court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the Second Instance Court had provided a comprehensive and logical analysis consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground of complaint is manifestly unfounded because the lower court's reasoning on the exclusion of recidivism is sufficiently detailed and adheres to binding precedent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion manifestly unfounded complaint second instance reasoning court of cassazione recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
29679/22 Gallo Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
29679/22 Gallo Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DOMENICO nato a CORATO il 04/11/1962 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29679/22 Gallo Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di omessa esclusione della recidiva è manifestamente infondata in quanto affermata senza misurarsi realmente con gli gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo in aderenza a quanto stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0