Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds regarding recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude contested recidivism, balance generic mitigating circumstances, and cap the sentence at the statutory minimum. The court rejected these claims as repetitive of issues already adequately examined by the appellate court, noting the logical consistency of the lower court's reasoning regarding recidivism and the appellant's increased dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; arguments merely reproducing issues already decided by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA FEDERICO nato a PALERMO il 01/10/1993 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti al vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, all'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito;
Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato su tali punti risulta priva di fratture logiche, avendo la Corte d'appello correttamente considerato ostativa al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche la contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen.; Ritenuto, inoltre, che sono stati correttamente valorizzati, rispetto alla recidiva, il collegamento tra i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e il fatto oggetto di giudizio, che risulta dunque espressivo di un'accresciuta pericolosità del predetto e, rispetto al quantum di pena inflitta, la particolare gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il