Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing discretion and mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Negromanti Vittorio Alberto inadmissible regarding a conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for the recognition of mitigating circumstances under Article 62-bis, but the lower court had already provided sufficient and logical reasoning based on the duration of his ban and his negative personality derived from multiple prior criminal records. Consequently, the court ruled that the appeal failed to overcome the established justification for the sentence, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal challenging the recognition of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the duration of the ban and the defendant's negative personality is sufficient and not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Negromanti Vittorio Alberto, nato a Bologna il 27.05.1972 avverso la sentenza del 17 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché inerente al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, in ordine alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonostante la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica: ed invero, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente circa le ragioni che ostavano al riconoscimento suddetto, valorizzando la durata dell'allontanamento e la personalità negativa ricavabile dai plurimi precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i