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Ordinanza — n. 4088/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal sentencing as procedural error due to lack of legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Marras Andrea inadmissible regarding his conviction for violence against public officials. The court found the appeal's argument concerning the determination of the punitive treatment to be manifestly unfounded because the lower court had logically and coherently assessed the gravity of the conduct and the defendant's negative personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the determination of the punitive treatment in a criminal case is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and based on a proper examination of the defendant's conduct and personality.

Parole chiave

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criminal sentencing review appeal inadmissibility punitive treatment determination violence against officials procedural error dismissal sanzioni penali remissione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Marras Andrea, nato a Pietrasanta il 27.03.1997 avverso la sentenza del 17 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato perché inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio benché la Corte territoriale abbia motivato in maniera logica, coerente e puntuale sul punto, a fronte di un adeguato esame delle deduzioni difensive, valorizzando a tal fine, per un verso, la gravità della condotta consistita in violenza fisica oltre che in minacce, diretta versa due pubblici ufficiali; per altro verso, la durata apprezzabile del contegno posto in essere e la negativa personalità del ricorrente, così come risultante dai numerosi precedenti penali a suo carico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso