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Ordinanza — n. 4087/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of legal basis in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted these are not reviewable in final proceedings. The lower court's refusal was upheld because the first-instance judgment sufficiently addressed the appellant's criminal history and lack of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against final judgments on sentencing cannot request a re-evaluation of generic mitigating circumstances when the first-instance judgment provided sufficient and congruous reasoning regarding the defendant's criminal record and lack of repentance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances final review proceedings inadmissible appeal criminal record assessment lack of repentance motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOTRO FRANCESCO nato a BOLOGNA il 13/10/1991 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché diretto ad ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, sul punto sorretto da sufficiente e congrua motivazione: nella quale i giudici di merito hanno dato conto tanto degli elementi ostativi al riconoscimento di tali circostanze - in particolare, i molteplici e gravi precedenti penali - quanto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, desumibili dal comportamento processuale sintomatico della totale assenza di resipiscenza da parte dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09