Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of legal basis in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted these are not reviewable in final proceedings. The lower court's refusal was upheld because the first-instance judgment sufficiently addressed the appellant's criminal history and lack of remorse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against final judgments on sentencing cannot request a re-evaluation of generic mitigating circumstances when the first-instance judgment provided sufficient and congruous reasoning regarding the defendant's criminal record and lack of repentance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOTRO FRANCESCO nato a BOLOGNA il 13/10/1991 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché diretto ad ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, sul punto sorretto da sufficiente e congrua motivazione: nella quale i giudici di merito hanno dato conto tanto degli elementi ostativi al riconoscimento di tali circostanze - in particolare, i molteplici e gravi precedenti penali - quanto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, desumibili dal comportamento processuale sintomatico della totale assenza di resipiscenza da parte dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09