Ordinanza — n. 4086/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELA ISA nato il 25/12/1986 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'insussistenza della continuazione tra i tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, dovendo questi ricondursi ad unico reato, in quanto espressione di un'unica condotta di detenzione, risulta manifestamente infondato ovvero riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: il quale ha congruamente spiegato come il reato contestato non fosse quello di detenzione di sostanza stupefacente bensì quello di vendita di droga in tre distinti momenti sicché la distanza temporale tra gli episodi di cessione - per i quali veniva comunque riconosciuto il vincolo della continuazione - impediva di ricondurre gli stessi ad un'unica condotta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELA ISA nato il 25/12/1986 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'insussistenza della continuazione tra i tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, dovendo questi ricondursi ad unico reato, in quanto espressione di un'unica condotta di detenzione, risulta manifestamente infondato ovvero riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: il quale ha congruamente spiegato come il reato contestato non fosse quello di detenzione di sostanza stupefacente bensì quello di vendita di droga in tre distinti momenti sicché la distanza temporale tra gli episodi di cessione - per i quali veniva comunque riconosciuto il vincolo della continuazione - impediva di ricondurre gli stessi ad un'unica condotta;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELA ISA nato il 25/12/1986 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'insussistenza della continuazione tra i tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, dovendo questi ricondursi ad unico reato, in quanto espressione di un'unica condotta di detenzione, risulta manifestamente infondato ovvero riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: il quale ha congruamente spiegato come il reato contestato non fosse quello di detenzione di sostanza stupefacente bensì quello di vendita di droga in tre distinti momenti sicché la distanza temporale tra gli episodi di cessione - per i quali veniva comunque riconosciuto il vincolo della continuazione - impediva di ricondurre gli stessi ad un'unica condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/