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Ordinanza — n. 4083/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated injury and sentencing grounds as lower court reasoning was sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated injury and excessive sentencing. The appellant argued against the aggravating circumstance of resistance to public authority and the exclusion of statutory non-punishability and mitigating factors. The court rejected these claims, noting that the first-instance judge correctly identified the teleological link between the crimes and properly assessed the defendant's capacity to offend and the severity of the context.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning logically excludes aggravating circumstances and statutory non-punishability based on the specific facts and the defendant's conduct.

Parole chiave

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aggravating circumstance resistance to authority non-punishability mitigating factors inadmissible appeal sentencing excess Cassazione ordinanza circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 2 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che parimenti già vagliate risultano le censure attinenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che parimenti già vagliate risultano le censure attinenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Rv. 278844
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OYRIDA ZACARIA nato il 12/12/1997 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesi:a la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, essendo stato correttamente considerato configurabile il nesso teleologico tra il delitto di lesione e quello di resistenza a pubblico alla luce della diversità degli eventi e dei beni giuridici tutelati dai predetti delitti, ben potendo tale aggravante sussistere anche in presenza di concorso formale di reati (cfr.

Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844). Ritenuto che parimenti già vagliate risultano le censure attinenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di merito, con motivazione priva di fratture logiche, valorizzato - quanto all'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. - la capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalle particolari e violente modalità del fatto e - quanto all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche - la gravità e il particolare contesto di realizzazione della condotta, essendo stato il ricorrente rivenuto a bordo di un ciclomotore oggetto di furto da egli stesso commesso, e rilevando, peraltro, rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la precedente condanna espiata dal ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso