Ordinanza — n. 4082/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Abo Seck Seck, nato in Gabon il 09.10.1997 avverso la sentenza del 25 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Raddusa Paternò OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Abo Seck Seck, nato in Gabon il 09.10.1997 avverso la sentenza del 25 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Raddusa Paternò OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Ed invero, in tema di patteggiannento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla congruità della pena applicata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci