Italian court dismisses appeal as generic grievances differ from specific appeal arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Di Luna inadmissible due to generic grievances that did not align with the specific arguments raised in the appellate act. The appellant challenged a conviction for the crime outlined in Article 385 of the Penal Code, arguing for excessive sentencing and failure to apply statutory mitigating circumstances. The court ruled that because the appeal lacked specific reasons to counter the territorial court's justification for confirming liability, it failed to meet admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Appeals must contain specific grounds distinct from the original appeal; generic grievances differing from those proposed in the act of appeal render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Luna Adriano, nato a Torino il 27.08.1974 avverso la sentenza del 26 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa / OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche e comunque contenenti doglianze diverse da quelle proposte con l'atto di appello (nel quale la difesa si era doluta della eccessività della pena inflitta e della sua mancata riduzione nella misura massima per effetto delle riconosciute circostanze attenuati generiche): là dove il ricorrente non ha enunciato le ragioni specifiche per contrastare in forma adeguata gli argomenti specificamente valorizzati dalla Corte territoriale per giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso