Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4080/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Aurigemma and Cerrone inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for the exclusion of a justification under Article 393-bis of the Penal Code, claiming excessive eviction methods and a lack of reasonable belief in illegality. The court rejected these claims as repetitive of arguments already dismissed by the lower court and constituted only by mere factual complaints unsuitable for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 393-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are merely repetitive of previous disallowed arguments or consist solely of factual complaints without new legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Article 393-bis factual complaints repetitive grounds Cassazione Roma eviction justification legal review limits illecita violenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURIGEMMA NICO nato a ROMA il 25/03/1990 CERRONE FRANCESCA nato a ROVERETO il 02/06/1989 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denunciano vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto della circostanza che, da un lato, le modalità esecutive dello sgombero non fossero state esorbitanti rispetto alle attribuzioni conferite agli operanti dal provvedimento del Questore e, dall'altro lato, che non potesse sussistere in capo ai ricorrenti il ragionevole convincimento di essere sottoposti ad un atto illegittimo, tenuto conto della dinamica dei fatti e delle reiterate richieste di sgomberare l'immobile;

Considerato che tale motivo risulta, in ogni caso, articolato in mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammesse in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il