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Ordinanza — n. 4079/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for focusing on facts and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug-related offenses, arguing that the trial court failed to evaluate alternative evidence sources and did not recognize a specific legal fact regarding hashish. The court rejected these claims because they focused on factual disputes rather than legal errors and were already adequately addressed by the territorial court with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals must be limited to legal questions; those focusing on facts or re-litigating issues already decided by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review drug offenses hashish conviction legal merit censura dell'accertamento dei fatti testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJKU ABDULLA nato il 19/05/2001 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29608/22 Bojku OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Considerato che la seconda censura, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in relazione alla sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 5); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale (v. pag. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis