Italian court dismisses appeal against conviction for theft, ruling the appeal is inadmissible due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romeo Ismalaj inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower court had logically rejected the claim of non-prosecution based on the duration of the suspect's absence and the cessation of criminal conduct only after police intervention. Consequently, the appellate court found the appeal's arguments manifestly unfounded and dismissed the request without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging a conviction for theft based on the ground of non-prosecution is inadmissible if the lower court has logically and coherently explained why the statutory conditions for non-prosecution were not met, thereby rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ismalaj Romeo, nato in Albania il 16.01.1995 avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò RacIdusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente circa le ragioni che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando, in modo particolare, la durata dell'allontanamento - tre mesi e mezzo - e la cessazione della condotta delittuosa solo a seguito dell'intervento dei carabinieri; così implicitamente motivando sulla irrilevanza delle ulteriori circostanze fattuali segnalate dall'appellante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso