Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4077/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on prescription and necessity grounds for food evasion crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Saverio Capatti inadmissible regarding both prescription and necessity defenses. The court ruled that the crime of food evasion was already prescribed by May 2022, as special recidiva rules exclude the mitigation of maximum penalty for prescription calculations. Furthermore, the necessity defense was rejected because the lower court's decision adequately addressed the circumstances excluding this justification under Article 54 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 157, comma 3 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: Special recidiva excludes the application of mitigation rules for prescription calculation, and a necessity defense is inadmissible when the lower court's decision sufficiently explains why the circumstances preclude its application.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription special recidiva necessity defense food evasion crime Court of Cassation adeguamento della pena attenuazione libera della pena stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 157, comma 3 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20808, ud. 25/10/2018
Sez. U, n. 20808, ud. 25/10/2018, dep.
Sez. 1, n. 36258, ud. 07/10/2020
15/07/2019, Schettino, in motivazione; Sez. 1, n. 36258, ud. 07/10/2020, dep.
Sez. 6, n. 50995, ud. 09/07/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Capatti Saverio, nato a Copparo il 23/12/1973 avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, diversamente dallie prospettazioni difensive e in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr.

Sez. U, n. 20808, ud. 25/10/2018, dep. 15/07/2019, Schettino, in motivazione; Sez. 1, n. 36258, ud. 07/10/2020, dep. 17/12/2020, Rv. 280059; in senso conforme anche Sez. 6, n. 50995, ud., 09/07/2019, dep. 17/12/2019, Rv. 278058). Alla luce di quanto sopra, il reato risulta prescritto alla data del 09/05/2022, successiva alla sentenza impugnata. Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce la sussistenza della stato di necessità quale causa di giustificazione in relazione al reato di evasione per aver avuto il ricorrente il bisogno di procurarsi del cibo, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che invece adeguatamente ed esaustivamente dà conto delle circostanze del fatto che escludono l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2022 Il Consigliere estensore