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Ordinanza — n. 4075/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4075/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONDI FRANCESCO nato a PISA il 17/03/1982 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Bondi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha ritualmente rinunziato all'impugnazione come da dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono comunque le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. in caso, come quello di specie, di rinunzia non altrimenti argomentata

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4075/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.

Parole chiave

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conseguenze del ritiro abbandono del procedimento penale revoca dell'opposizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca dell'annullamento rinuncia al diritto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONDI FRANCESCO nato a PISA il 17/03/1982 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Bondi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha ritualmente rinunziato all'impugnazione come da dichiarazione resa dal difensore munito di procura speciale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono comunque le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. in caso, come quello di specie, di rinunzia non altrimenti argomentata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.