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Ordinanza — n. 4074/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming evidence misinterpretation regarding arrest location and drug concealment methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of evidence misinterpretation regarding the arrest location and drug concealment. The court found the lower court's evaluation of police testimony and arrest records to be immune from criticism and legally sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of evidence or prefigure alternative readings of probative sources, rendering appeals based on alleged misinterpretation of facts inadmissible.

Parole chiave

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Court of Cassation evidence misinterpretation drug concealment arrest location inadmissible appeal police testimony procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Issalas Mustapha, nato in Marocco il 05/06/1984 avverso la sentenza del 17 marzo 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Racidusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, è inammissibile perché, in parte è manifestamente infondato e in parte perché formulato in termini non consentiti dalla legge, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, che non è permessa al giudice di legittimità.

In particolare, le prospettazioni difensive censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'erronea indicazione del luogo di arresto e delle modalità di occultamento della droga. In senso contrario, deve rilevarsi che la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito appare immune da censure, tenuto conto, quanto al luogo di arresto, che la sentenza correttamente ricostruisce l'attività di sorveglianza del ricorrente effettuata dalla polizia giudiziaria, iniziata in Via Petroni e conclusasi in Piazza Aldrovandi, come precisato in dibattimento dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante; e che, con riferimento alle modalità di occultamento della sostanza, la decisione della Corte d'appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni al riguardo rese dall'anzidetto ufficiale di p.g., su circostanze che sinteticamente erano state riportate nel verbale di arresto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa