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Ordinanza — n. 4073/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as reformatio in peius is not violated when appellate court reduces base penalty while confirming first-instance continuations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated the prohibition of reformatio in peius by increasing the penalty for internal continuation identically to the first instance. The court rejected this claim, noting that established case law permits the appellate court to reduce the base penalty while upholding the first-instance increases for continuations.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990: The prohibition of reformatio in peius does not prevent the appellate court from reducing the base penalty while confirming the first-instance increases for internal continuation, provided the mitigating circumstances are deemed less prevalent than aggravating factors.

Parole chiave

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reformatio in peius appellate review internal continuation mitigating circumstances penalty reduction Corte di Cassazione DPR 309/1990 aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
29583/22 Iacobbe OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
29583/22 Iacobbe OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOBBE SAMUELE nato a BARI il 17/12/1997 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29583/22 Iacobbe OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attiene alla violazione di legge quanto al divieto di reformatio in peius a seguito del modificato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza dell'attenuante ex art. 73 co. 7, d.P.R. 309/1990, poiché la Corte territoriale ha operato identico aumento per la continuazione interna rispetto a quello del giudice di primo grado; che esso, oltre che formulato in termini generici, è manifestamente infondato, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, "ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non più equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, operi la relativa riduzione solo sulla pena base, confermando gli aumenti per la continuazione effettuati dal giudice di primo grado" (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso