Cassation court dismisses appeal as repetitive, citing prior merit judgment on recidivism and danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude contested recidivism, but the court found this complaint repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. The court ruled that the lower court correctly identified the appellant's permanent greater danger based on multiple prior convictions and the short time elapsed since the completion of a previous sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of issues already examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO FRANCESCO nato a ROSSANO il 28/10/1975 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta l'omessa esclusione della contestata recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, che, con congrua e sufficiente motivazione, ha rilevato - oltre all'esistenza dei plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi entro i cinque anni dai fatti oggetto di giudizio - la circostanza che il fatto in esame fosse avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla conclusione dell'espiazione di una precedente pena detentiva, risultando dunque espressione di una permanente maggiore pericolosità del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0