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Ordinanza — n. 4070/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to coherent logic in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Ranieri Giuliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second instance judgment regarding criminal responsibility and sentencing, arguing a lack of motivation. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the lower court's reasoning was logically coherent and fully examined the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and unfounded because the contested decision demonstrates linear and coherent logic consistent with an exhaustive review of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation criminal responsibility coherent logic Corte di Cassazione spese processuali bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIULIANO nato a BARI il 24/06/1989 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29574/22 RANIERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti all'asserto difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il