Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to coherent logic in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Ranieri Giuliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second instance judgment regarding criminal responsibility and sentencing, arguing a lack of motivation. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the lower court's reasoning was logically coherent and fully examined the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and unfounded because the contested decision demonstrates linear and coherent logic consistent with an exhaustive review of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIULIANO nato a BARI il 24/06/1989 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29574/22 RANIERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti all'asserto difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il