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Ordinanza — n. 4069/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fire service obstruction charges due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by five defendants inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants argued that the fire department's call center was not a public service and that the interruption caused no real prejudice, but the lower court had already addressed these points. The appellate court found the arguments repetitive and insufficient to overturn the conviction for obstructing a strategic public utility service.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments obstruction of public service fire department calls lack of prejudice non-punishability exclusion procedural dismissal perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 340 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 340 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SFERZA TOMASO nato a TRIESTE il 11/09/1992 AUGELLO CRISTINA nato a ROMA il 23/08/1988 ERLER ROSANNA nato a TRENTO il 16/07/1991 LI VIGNI ALICE nato a PALERMO il 05/07/1991 PISCIELLA DOMENICO nato a ATRI il 11/10/1982 FALCONI BAZAN LILIA SUSAN nato il 23/11/1982 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nei ricorsi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: in particolare, la doglianza afferente alla configurabilità del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., sotto il profilo dell'impossibilità di qualificare il sistema di gestione delle chiamate dei Vigili del Fuoco quale "pubblico servizio" (specifico aspetto dell'atto di impugnazione del solo imputato Pisciella Domenico) nonché la doglianza riguardante l'insussistenza di un pregiudizio effettivo rispetto all'attività di pubblico servizio (oggetto del ricorso formulato dai restanti imputati), avevano costituito oggetto di rilievi difensivi ai quali la Corte territoriale aveva adeguatamente risposto rappresentando come il servizio di chiamate al 115 sia strettamente complementare alle funzioni istituzionali dei Vigili del fuoco e come il turbamento della regolarità del servizio pubblico possa essere anche limitato nel tempo ed interessare un solo settore di una pubblica amministrazione; che parimenti riproduttivo risulta il motivo, contenuto in entrambi gli atti di impugnazione, afferente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo il giudice di merito correttamente considerato la non tenuità dell'offesa, desumibile dalla particolare gravità delle condotte capaci di interrompere per quasi un'ora il normale funzionamento di uno strategico servizio di pubblica utilità, come ostativa rispetto all'applicazione della suddetta causa; che, infine, quanto al motivo di ricorso attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il provvedimento impugnato risulta sorretto da adeguata motivazione, in relazione alla gravità del reato, desumibile dalla modalità della condotta, concertata tra più soggetti e protrattasi per un considerevole lasso di tempo;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C