Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic, unfounded complaints and specific lack of logical confrontation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Article 73 of the 1990 Decree-Law, arguing against the evaluation of evidence sources and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were formulated in overly generic terms, lacked specific factual engagement, and failed to logically confront the coherent reasoning of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if complaints are manifestly unfounded, formulated in generic terms, or lack the specific logical confrontation required by the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKI ROLAND UZOMA nato il 03/11/1977 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29568/22 Eki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione, oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla confisca della somma di denaro, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i