Italian Court dismisses appeal on excessive sentencing as it falls outside Supreme Court's remit for mitigation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Leone Alfonso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found this claim outside its jurisdiction for review. The decision rests on the principle that the Supreme Court's remit is limited to verifying the existence of statutory mitigation under Article 648-bis, paragraph 3, of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis, comma 3, cod. pen.; The Court of Cassazione's jurisdiction in cassation proceedings is strictly limited to verifying the existence of the statutory mitigation provided for in Article 648-bis, paragraph 3 of the Penal Code, and does not extend to reviewing the excessiveness of the imposed sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ALFONSO nato a SALERNO il 12/05/1954 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29567/22 Leone Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto esulante dal perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'attenuante ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0