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Ordinanza — n. 4067/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on excessive sentencing as it falls outside Supreme Court's remit for mitigation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Leone Alfonso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found this claim outside its jurisdiction for review. The decision rests on the principle that the Supreme Court's remit is limited to verifying the existence of statutory mitigation under Article 648-bis, paragraph 3, of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis, comma 3, cod. pen.; The Court of Cassazione's jurisdiction in cassation proceedings is strictly limited to verifying the existence of the statutory mitigation provided for in Article 648-bis, paragraph 3 of the Penal Code, and does not extend to reviewing the excessiveness of the imposed sentence.

Parole chiave

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excessive sentencing cassation jurisdiction statutory mitigation Article 648-bis inadmissible appeal penal code court costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis, comma 3, cod. pen.
29567/22 Leone Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 648-bis cod. pen
29567/22 Leone Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ALFONSO nato a SALERNO il 12/05/1954 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29567/22 Leone Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto esulante dal perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'attenuante ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0