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Ordinanza — n. 4066/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSO ORLANDO nato a PRATO il 21/11/1965 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Orlando Toso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto per un verso manifestamente infondati ( con riguardo alla prima censura immediatamente smentita dallo scrutinio degli atti favorito dalla natura del vizio prospettato: si veda il verbale di udienza del 17 ottobre 2019, che alla pagina sette della relativa trascrizione, riporta il tenore della deposizione del teste Varratta in termini coerenti alle indicazioni argomentative spese in sentenza), per altro verso quantomeno generici ( perché, a tacer d'altro, il ricorso neppure indica, inficiando in radice la doglianza, il momento in cui si sarebbe verificato il risarcimento ad opera della compagnia presso la quale era assicurata la macchina del ricorrente, profilo in fatto essenziale al fine atteso che la riparazione del danno non solo deve essere integrale ma deve anche essere effettuata prima del giudizio, aspetto nel caso neppure affermato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rimborso di prestazioni assicurative spese di ripristino riparazione dei danni di guerra rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione contratto di compensazione riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSO ORLANDO nato a PRATO il 21/11/1965 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Orlando Toso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto per un verso manifestamente infondati ( con riguardo alla prima censura immediatamente smentita dallo scrutinio degli atti favorito dalla natura del vizio prospettato: si veda il verbale di udienza del 17 ottobre 2019, che alla pagina sette della relativa trascrizione, riporta il tenore della deposizione del teste Varratta in termini coerenti alle indicazioni argomentative spese in sentenza), per altro verso quantomeno generici ( perché, a tacer d'altro, il ricorso neppure indica, inficiando in radice la doglianza, il momento in cui si sarebbe verificato il risarcimento ad opera della compagnia presso la quale era assicurata la macchina del ricorrente, profilo in fatto essenziale al fine atteso che la riparazione del danno non solo deve essere integrale ma deve anche essere effettuata prima del giudizio, aspetto nel caso neppure affermato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 202