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Ordinanza — n. 4065/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to misidentified first instance judgment and non-justiciable merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4065/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a 2022 appellate judgment, but the Court found the first instance judgment was actually issued in 2019, rendering the appeal based on the wrong document. Furthermore, the Court rejected arguments regarding the merits of the case as they had already been properly examined and dismissed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on a misidentified first instance judgment or if the grounds of appeal concern merits already adequately examined by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal misidentified judgment merits already examined procedural costs Cassation appeal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCATO FABIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/11/1986 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29520/22 Troncato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che la sentenza di primo grado oggetto di gravame è quella emessa in data 11 settembre 2019 dal Tribunale di Pesaro; che le doglianze contenute nel secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 9-11); che il quarto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 11);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis