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Ordinanza — n. 4064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCETTI PATRIZIA nato a MILANO il 27/10/1981 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29519/22 Falcetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 dicembre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione -ribadite con la citata memoria- relative alla erronea qualificazione del fatto da parte della Corte territoriale, dal momento che la condotta potrebbe configurare al più il reato di favoreggiamento reale -tentato o consumato- non sono proponibili in sede di legittimità poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 29519/22 Falcetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 dicembre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione -ribadite con la citata memoria- relative alla erronea qualificazione del fatto da parte della Corte territoriale, dal momento che la condotta potrebbe configurare al più il reato di favoreggiamento reale -tentato o consumato- non sono proponibili in sede di legittimità poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale;

Parole chiave

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motivazione nel merito legittimo sospetto di parzialità difetto di motivazione sostituzione dei motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali favoreggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCETTI PATRIZIA nato a MILANO il 27/10/1981 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29519/22 Falcetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 dicembre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione -ribadite con la citata memoria- relative alla erronea qualificazione del fatto da parte della Corte territoriale, dal momento che la condotta potrebbe configurare al più il reato di favoreggiamento reale -tentato o consumato- non sono proponibili in sede di legittimità poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale;

Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione della sentenza impugnata è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni senza confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale; Considerato quindi che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec