Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4062/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Elvin Pupi inadmissible. Pupi challenged the first-instance sentence imposing one year of imprisonment for the crime of theft, arguing the sanction was excessively burdensome. The court rejected this claim de plano, ruling the appeal was generic and did not fall within the specific grounds for admissibility set forth in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not rely on the specific grounds for admissibility provided by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic appeal de plano Article 448 criminal procedure excessive burden defense theft sentencing review ricusazione del pubblico ministero pene e misure abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Elvin Pupi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di anni uno di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., ha applicato su sua richiesta la pena di anni uno di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Elvin Pupi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di anni uno di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPI ELVIN nato il 14/09/1975 avverso la sentenza del 28/06/2022 del TRIBUNALE di VICENZAdato le par2 Pje-' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29488/22 Pupi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Elvin Pupi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di anni uno di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09