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Ordinanza — n. 4061/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it improperly re-evaluates evidence and merits without challenging the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for attempted robbery by requesting a different reconstruction of the facts and a re-reading of the evidence. The court rejected this, stating that cassation review is limited to legal errors and cannot substitute its own assessment of the evidence or the merit of the case for that of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of the facts for that of the Court of Appeal, limiting its review to legal errors and procedural defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence substitution of merit assessment attempted robbery conviction procedural review limits motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
29483/22 Braidic Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 368 cod. pen
29483/22 Braidic Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC ELVIS nato a BOLLATE il 28/11/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29483/22 Braidic Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di responsabilità per il reato addebitatogli, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i