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Ordinanza — n. 4060/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as they merely re-read evidence without challenging the appellate court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Longo and Cannizzaro inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged a Milan appellate court conviction for the crime of false testimony under Article 368 of the Penal Code. The court rejected their arguments as attempts to re-read evidence rather than genuinely contesting the appellate court's logical and analytical assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: Appeals must genuinely challenge the factual findings and legal reasoning of the lower court; mere re-reading of evidence or proposing alternative reconstructions without substantive engagement constitutes inadmissible litigation.

Parole chiave

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false testimony appeal inadmissibility factual findings appellate review court costs Article 368 procedural dismissal assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 369 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LONGO MARIA PAOLA nato a PALMI il 03/08/1972 CANNIZZARO GIUSEPPE nato a TRADATE il 11/05/1970 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 29428/22 Longo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure dei ricorrenti in punto di responsabilità per i reati rispettivamente addebitati, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende di cui alle imputazioni, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09