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Ordinanza — n. 4059/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as mere complaints on facts without engaging with the evidence or specific legal grounds. The court emphasized that appeals must offer concrete legal reasoning rather than general dissatisfaction with the lower court's factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds and cannot consist merely of complaints on facts or requests for a different factual reconstruction without engaging with the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints Court of Cassation criminal procedure legal reasoning requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
Art. 81, comma 1, cod. pen.
Art. 612, comma 2, cod. pen.
282050) il ricorrente in alcun modo rappresenta perché le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute anche per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 1, così riqualificata l'originaria imputazione ex art.
art. 337 cod. pen
29413/22 EL KHAYAT OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni
Sez. 4, n. 39986 del 08/09/2021, Pietta
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Ordinanza — n. 27076/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility as cassation courts cannot re-evaluate factual evidence. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground sought a factual reconstruction beyond the trial judge's authority, violating the exclusive power of the lower court to assess evidence. The decision emphasizes that cassation reviews only legal errors, not factual disputes, and thus the appeal was rejected with costs awarded to the state. The court affirmed that the trial judge's reasoning was free from logical or legal flaws, rendering the appeal's request for a different factual evaluation impermissible under the Code of Criminal Procedure. The ruling clarifies the strict separation between appellate review of law and the trial court's exclusive domain over fact-finding and evidence assessment. This case reinforces the principle that higher courts cannot substitute their own judgment for that of the trial judge regarding the weight and credibility of testimonial evidence presented at trial.
Ordinanza — n. 33020/2021 — snpen
Italian court dismisses appeal for evasion as inadmissible due to new factual arguments and lack of new merit review.
Ordinanza — n. 4958/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for re-evaluating evidence outside of specific procedural errors.
Ordinanza — n. 15339/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of admissible grounds.
Ordinanza — n. 19075/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and wrong legal qualification for extortion.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAYAT YASSINE nato il 02/06/1983 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29413/22 EL KHAYAT OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022 con cui si ribadiscono le ragioni poste a fondamento del terzo motivo di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze un punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione (capi 1 e 2), senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, costituiti principalmente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dai reati„ oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;

Considerato che le censure contenute nel secondo motivo -relativo ai reati di cui al capo 3- si risolvono da un lato in mere doglianze in punto di fatto, e dall'altro sono altresì prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale, risolvendosi nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che, sotto il diverso profilo sollevato nel medesimo motivo di ricorso, integra pacificamente un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso (pur ribadito con la citata memoria) è formulato in termini generici, dal momento che se è vero che in tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave "non osta" al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti (Sez. 4, n. 39986 del 08/09/2021, Pietta, Rv. 282050) il ricorrente in alcun modo rappresenta perché le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute anche per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 1, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 572cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos