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Ordinanza — n. 4058/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific arguments regarding sentencing and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Chiaravalotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Milan appellate court's conviction for usury, arguing for increased penalties for continued offending and broader application of mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and non-specific because the contested judgment demonstrated a logical coherence in its reasoning that the appellant failed to effectively confront.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal must be specific and address the contested judgment's reasoning; generic arguments failing to engage with the court's logical coherence result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility usury conviction sentencing mitigation continued offending penalty specificity of arguments modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAVALLOTI MAURIZIO nato a CATANZARO il 01/06/1968 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29390/22 CHIARAVALLOTI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione con il reato di usura di cui al capo A) e all'applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. non nella massima estensione (ribaditi nella citata memoria), oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag.

5) con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0