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Ordinanza — n. 4057/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding expert reports and prescription timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the utility of expert reports from prior proceedings and the timing of prescription calculations. The court held that expert reports from other criminal cases are admissible unless they fall under specific exclusionary rules, and prescription periods must be calculated from the reading of the judgment's operative part, not its deposit. Consequently, all grounds for the appeal were dismissed as legally unfounded or procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 157, cod. proc. pen.: Expert reports from other criminal proceedings are admissible unless they constitute prohibited statements; prescription periods for criminal offenses are calculated from the reading of the judgment's operative part, not its deposit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility expert report admissibility prescription calculation timing ne bis in idem international sanctioning treatment review grave deficienza del procedimento all'estero assistenza giudiziaria internazionale prova facilitata

Disposizioni normative citate

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Art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 157, cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
74 e 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso presentati dagli Avv.ti Mercurelli e Felici, nonché i "Motivi aggiunti e memoria di replica" in data 20 dicembre 2022 dell'Avv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 22586 del 02/02/2022
pen., concernente i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia (Sez. 5, Sentenza n. 22586 del 02/02/2022, C., Rv.
Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015
Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011
263365; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCATELLI PASQUALE CLAUDIO nato a ALMENNO SAN BARTOLOMEO il 13/03/1952 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29377/22 Locatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso presentati dagli Avv.ti Mercurelli e Felici, nonché i "Motivi aggiunti e memoria di replica" in data 20 dicembre 2022 dell'Avv.

Mercurelli, con cui si contesta la "requisitoria del P.G." peraltro inesistente; Ritenuto: che il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Mercurelli relativamente alla inutilizzabilità dell'elaborato peritale è manifestamente infondato, dal momento che secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, sono legittimamente utilizzabili in giudizio gli elaborati peritali formati in altro procedimento penale, trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto di cui all'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., concernente i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia (Sez. 5, Sentenza n. 22586 del 02/02/2022, C., Rv. 283373); che manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso (proposto anche dall'Avv.

Felici) relativo alla intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) e L), dal momento che per il computo della eventuale prescrizione del reato, deve considerarsi il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello (successivo) del deposito della sentenza stessa (ex multis: Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Rv. 263365; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); che le censure contenute nel primo e secondo motivo di ricorso dell'Avv. Felici (relative al riconoscimento del ne bis in idem internazionale e della continuazione con i fatti già giudicati in dalla Autorità giudiziaria francese non sono proponibili in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 14); che il terzo motivo di ricorso attinente alla intervenuta prescrizione è manifestamente infondato per i motivi sopra enunciati con riguardo al ricorso dell'Avv.

Nlercurelli;che il quarto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 24); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend