Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to precluded issues and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Scarcelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued regarding the motivation of responsibility and the extent of a recognized mitigating circumstance under Article 609-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the first issue was precluded by a prior ruling and the second lacked specific engagement with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis, comma 3, cod. pen.; Appeals are inadmissible when issues are precluded by prior rulings or when arguments are aspecific and fail to logically confront the contested decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLI ROSARIO nato a ARZIGNANO il 10/01/1994 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29338/22 SCARCELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente al vizio di motivazione in merito alla sussistenza della responsabilità è relativo a questione preclusa a seguito della sentenza di questa Corte che aveva disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen.;
Ritenuto inoltre che il secondo motivo, relativo alla operatività della riconosciuta attenuante non nella massima estensione, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis