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Ordinanza — n. 4052/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to precluded issues and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Scarcelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued regarding the motivation of responsibility and the extent of a recognized mitigating circumstance under Article 609-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the first issue was precluded by a prior ruling and the second lacked specific engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis, comma 3, cod. pen.; Appeals are inadmissible when issues are precluded by prior rulings or when arguments are aspecific and fail to logically confront the contested decision.

Parole chiave

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precluded issues inadmissible appeal mitigating circumstance lack of specificity Article 609-bis court costs Cassation procedure responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis, comma 3, cod. pen.
29338/22 SCARCELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod.
art. 609-bis cod. pen
29338/22 SCARCELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLI ROSARIO nato a ARZIGNANO il 10/01/1994 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29338/22 SCARCELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente al vizio di motivazione in merito alla sussistenza della responsabilità è relativo a questione preclusa a seguito della sentenza di questa Corte che aveva disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen.;

Ritenuto inoltre che il secondo motivo, relativo alla operatività della riconosciuta attenuante non nella massima estensione, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis