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Ordinanza — n. 4050/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for procedural error and lack of legal basis regarding probation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an order revoking probation, arguing procedural irregularities in the hearing schedule and a lack of legal reasoning. The court rejected these claims, noting that the right to adversarial proceedings was guaranteed in public session and that the statutory conditions for revocation were clearly met.

Regesto Legislator

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Art. 127 cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.: The right to adversarial proceedings is satisfied when the revocation hearing is held in public session, and an appeal based on alleged procedural defects or insufficient reasoning is inadmissible if the statutory grounds for revocation are substantively established.

Parole chiave

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probation revocation adversarial proceedings public hearing requirement inadmissible appeal procedural error court costs criminal procedure code censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 385 cod. pen.
29315/22 Mandato OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
29315/22 Mandato OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO FEDERICO nato a CAMPOBASSO il 31/12/1977 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29315/22 Mandato OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 24 dicembre 2022; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla irrituale fissazione dell'udienza ex art.127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca della messa alla prova è manifestamente infondato, dal momento che il diritto al contraddittorio sulla revoca di detta modalità alternativa di definizione del processo è stato garantito, peraltro in pubblica udienza, quindi in forme se non altro equivalenti al rito camerale previsto dalla legge;

Considerato che il secondo motivo, pur qualificato anche come violazione di legge, attiene in realtà ad un asserito vizio di motivazione in materia ove esso non è consentito, e che dalla lettura dell'ordinanza emerge in ogni caso la sussistenza dei presupposti della revoca; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09