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Ordinanza — n. 4049/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic and unfounded complaints regarding the lower court's reasoning on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ennakach Fouad inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Milan Court of Appeal's conviction for the crime outlined in Articles 385 of the Penal Code, arguing a defect in the reasoning regarding the assertion of liability. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the complaints were overly generic and failed to provide alternative evidence evaluation or align with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the reasoning on liability are inadmissible if they do not offer specific alternative evidence evaluation or conform to established case law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect in reasoning generic complaints Article 385 Penal Code Article 366 Code of Criminal Procedure manifestly unfounded court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen
29295/22 Ennakach OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAKACH FOUAD nato il 03/10/1989 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29295/22 Ennakach OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato contestato- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09