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Ordinanza — n. 4048/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted murder as they lack merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Di Bari and Sureu Tomas inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted murder. The appellants argued against the factual findings and sentencing, but the court found their arguments to be a non-consented re-reading of evidence rather than a genuine challenge to the trial record. Consequently, the court refused to re-evaluate the merit of the case, ruling that the appellate court's detailed reasoning was not subject to scrutiny in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible when they merely propose an alternative reconstruction of facts without genuinely challenging the evidence or the merit-based reasoning of the court of appeal.

Parole chiave

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attempted murder conviction inadmissible appeal review of legality appellate reasoning merit-based assessment motivi di cassazione restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 322 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
artt. 322 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BARI DANI nato il 28/03/1979 SUREU TOMAS nato il 06/03/1967 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29257/22 Di Bari + 1 Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 322 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che la censura dei ricorrenti in punto di responsabilità per il reato addebitato, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche nonché di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci