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Ordinanza — n. 4046/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic argument lacks specific comparison with lower court criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed too generic. The appellant argued for a better balance between generic mitigating circumstances and recidivism, but failed to specifically compare these arguments with the precise criteria used by the trial court. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal argument is inadmissible if it lacks specificity by failing to contrast the appellate claim with the precise criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument recidivism mitigating circumstances procedural specificity Corte di Cassazione criminal appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
29216/22 Mamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui i311' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
29216/22 Mamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui i311' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE SILVANA nato a PALERMO il 02/05/1961 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )1( n. 29216/22 Mamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui i311' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4-5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0