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Ordinanza — n. 4045/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it lacks specific argumentation regarding statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to provide specific arguments concerning the statutory mitigating circumstances. The appellant argued against the territorial court's refusal to grant these general mitigations, but the court found the submission did not address the precise legal reasoning used by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments addressing the precise legal reasoning of the lower court regarding statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory mitigating circumstances specific argumentation requirement general mitigations procedural costs award sanzioni pecuniarie attenuazione della pena economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHI JINDONG nato il 27/11/1981 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29211/22 SHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico -pur articolato- motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2