Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and fail to address prior court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for attempted murder, but the court found three of his four grounds lacked specificity by merely repeating issues already rejected by the lower court. The fourth ground was rejected because it failed to engage with the territorial court's detailed reasoning regarding the defendant's criminal history and intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen; Art. 360 c.p.p.: Appeals must provide specific new arguments; mere repetition of previously rejected grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POTENZA MARIO nato a CIRIGLIANO il 25/08/1958 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 29192/22 Potenza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che i primi tre motivi di ricorso sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pagg. 4-6); che il quarto motivo di ricorso non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato la presenza di svariati precedenti penali, le modalità dell'azione e l'intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0