Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error due to lack of statutory mitigation for recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Vitis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, resulting in an excessive sentence. The Court rejected this claim, ruling that the territorial court correctly followed its own precedent regarding recidivism, rendering the appeal's legal grounds manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 629 cod. pen.: An appeal challenging a sentence for failure to apply statutory mitigation is inadmissible if the lower court uniformly applied established case law regarding recidivism, and the grounds are manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS MASSIMILIANO nato a TAVIANO il 28/05/1968 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29191/22 DE VITIS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e quindi all'entità complessiva della pena, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale si è uniformata a quanto stabilito da questa Corte in sede di rinvio, con esclusivo riguardo alla recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09