Cassation court dismisses appeal for arbitrary exercise of rights and lack of non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding arbitrary exercise of rights and the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the appellant's claims to be non-specific reproductions of already examined points without engaging with the evidence or the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the appellate court; appeals lacking specificity or failing to confront the court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNELLO SALVATORE nato a BARRAFRANCA il 11/11/1938 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29183/22 Agnello Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che la prima censura del ricorrente in punto di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; che il terzo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec