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Ordinanza — n. 4040/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal appeal judgment regarding prescription and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to partially reform the first-instance judgment. The appellant argued for a different reading of evidence and the non-extinction of a crime due to prescription, but the court found these claims infounded based on established legal principles. The court ruled that the appellate judges correctly applied the law regarding the special effect of aggravating circumstances on prescription terms and exercised their discretion in sentencing without error.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The special effect of aggravating circumstances extends the prescription period for crimes; sentencing discretion within statutory limits is not subject to cassation review unless the penalty is excessively high.

Parole chiave

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criminal prescription aggravating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal special effect rule identificazione credibile indizio verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di , in data 2 febbraio 2015, nei confronti di Morelli Alterio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di , in data 2 febbraio 2015, nei confronti di Morelli Alterio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 582 cod. pen
pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., e riducendo ulteriormente la pena inflitta dal primo giudice attraverso l'esclusione della recidiva e il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 38618 del 05/10/2021 - Ferrara Raffaele
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ALTERIO nato a AVEZZANO il 24/12/1978 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di , in data 2 febbraio 2015, nei confronti di Morelli Alterio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., e riducendo ulteriormente la pena inflitta dal primo giudice attraverso l'esclusione della recidiva e il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata, in ordine alla prova della colpevolezza del prevenuto per il delitto lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 2 hdévidenziato le ragioni da cui desumere la penale responsabilità dell'imputato, sottolineando, in particolare, la bontà della ricognizione effettuata dalla vittima, senza che potessero trovare alcun pregio le deduzioni difensive, riproposte in questa sede;

Considerato che la doglianza che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondata, trattandosi di delitto che alla data della pronuncia di appello/ non risultava prescritto, perché aggravato ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen., circostanza che, essendo a effetto speciale, incide sul calcolo del termine necessario a prescrivere il reato, anche in un caso, come quello di specie, in cui sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche (ex plurimis, Sez. 4 n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara Raffaele, Rv. 282057);

Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere esten