Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvadore Antonino inadmissible, rejecting his claim of insufficient reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court had already addressed multiple prior criminal convictions and the defendant's negative personality, providing a motivation deemed free from manifest illogicality. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was binding and the appeal lacked any valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The appeal alleging a lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances is inadmissible if the judgment explicitly references prior convictions and the defendant's negative personality, as the court is not required to consider every favorable element but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 46,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 4 marzo 2020, parzialmentp riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in dal:a 16 ottobre 2018, nei confronti di Salvadore Antonino, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 633 e 63E cod. pen., rideterminando la pena inflitta per il riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza precedentemente divenuta irrevocabile. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto richiamo a pagina 9 della sentenza impugnata ai plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro anche per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, nonchE_ alla negativa personalità del prevenuto, consegnano una motivazione esente da manifeste illogicità, che pertanto è insindacabile in cassalione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cu non è necessario che il giudice di merito, nel rrctivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione te ti gli elementi favorevoli o sfavorever dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffiiente che egli faccia riferimento a quel': ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo 'sattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marig :in° Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Considerato, altresì, il principio affermato de questa Corte, secondo cui il mancate riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato da; giudice con l'assenza di elementi o circostanze di SE :no positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), 1E' :dove è invece la meritevolezza delle concessione delle generiche, che dunque non può re. li essere data per presunta, a necessitate di apposita motivazione dalla quale emergano, in p sitivo, gli elementi che sono stati ritenu ..H atti a giustificare la mitigazione del trattamer o sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 dei 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere I chiarato inammissibile, con la condanna de. ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. P.Q 1. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;3 delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 20