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Ordinanza — n. 4038/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4038/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU MAURO nato a ORISTANO il 23/07/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 28 marzo 2022, parzialmente: riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Oristano, in data 9 settembre 2019, neH confronti di Porcu Mauro, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen riducendo la pena inflitta dal primo giudice per il riconoscimento delle circostanze attenuant. generiche. Rilevato che l'intero ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione ciE legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha negato l'invocata rinnovazione dell'istruttoriE, dibattimentale attraverso l'espletamento di una perizia sulla persona dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretU argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenze impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente sottolineato come, analizzando le modaliL della condotta, non vi fossero le condizioni per dubitare della piena imputabilità del prevenute , al momento dei fatti, sconfessando, altresì, le deduzioni difensive circa la sua capacità di stare in giudizio);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche cura psichiatrica incapacità di discernimento miglioramento dello stato psicologico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU MAURO nato a ORISTANO il 23/07/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 28 marzo 2022, parzialmente: riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Oristano, in data 9 settembre 2019, neH confronti di Porcu Mauro, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen riducendo la pena inflitta dal primo giudice per il riconoscimento delle circostanze attenuant. generiche. Rilevato che l'intero ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione ciE legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha negato l'invocata rinnovazione dell'istruttoriE, dibattimentale attraverso l'espletamento di una perizia sulla persona dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretU argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenze impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente sottolineato come, analizzando le modaliL della condotta, non vi fossero le condizioni per dubitare della piena imputabilità del prevenute , al momento dei fatti, sconfessando, altresì, le deduzioni difensive circa la sua capacità di stare in giudizio);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre-d ente