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Ordinanza — n. 4036/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4036/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLTA VINCENZO nato a GENOVA il 15/05/1978 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 ottobre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13 maggio 2014, nei confronti di Volta Vincenzo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bi; cod. pen., dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i delitti contestati ai capi da B a dell'imputazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio ct motivazione nella prova di penale responsabilità del prevenuto per il delitto lui ascritto, oltre contenere censure del tutto generiche, risulta meramente riproduttivo di questioni gi7, adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, da entrambi i giudici di merito, che hanno difatti sottolineato come delitto presupposto del riciclaggio contestato dovesse individuarsi nel furto dell'auto, reato quale il Volta non aveva concorso, laddove, invece, le attività integranti i delitti di false, dichiarati prescritti in appello, erano state da questi realizzate proprio al fine di ostacolarg l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4036/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto infrazione alle norme della circolazione altri reati colpa concomitante falsa dichiarazione della parte reato presupposto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLTA VINCENZO nato a GENOVA il 15/05/1978 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 ottobre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13 maggio 2014, nei confronti di Volta Vincenzo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bi; cod. pen., dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i delitti contestati ai capi da B a dell'imputazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio ct motivazione nella prova di penale responsabilità del prevenuto per il delitto lui ascritto, oltre contenere censure del tutto generiche, risulta meramente riproduttivo di questioni gi7, adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, da entrambi i giudici di merito, che hanno difatti sottolineato come delitto presupposto del riciclaggio contestato dovesse individuarsi nel furto dell'auto, reato quale il Volta non aveva concorso, laddove, invece, le attività integranti i delitti di false, dichiarati prescritti in appello, erano state da questi realizzate proprio al fine di ostacolarg l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre e