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Ordinanza — n. 4033/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because personal filing by the appellant violates mandatory defense representation rules for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant, Antonio Morione Monaco, rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued that his personal signature authenticated the document, but the court held that criminal appeals must strictly follow the new procedural laws requiring representation by special court registrars. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and fines associated with the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure; Criminal appeals must be signed by defense attorneys registered with the Court of Cassation, rendering personal signatures by the appellant ineffective and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal filing prohibition defense attorney registration Code of Criminal Procedure special court registrars procedural violation inadmissible appeal legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 571 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Law 23 June 2017, No. 103
Art. 39 of the Transitional Provisions to the Code of Criminal Procedure
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 648-bis cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 febbraio 2016, nei confronti di Rossi Marco, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORIONE MONACO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/10/1986 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 febbraio 2016, nei confronti di Rossi Marco, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso risulta presentato dal Morione personalmente; Considerato come "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.

5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01 ); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che ha depositato memoria e nota spese e che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Laurenzano Emiliano Dario, che liquida n complessivi euro 3510,oltre accessori di legge. Così deciso il 13 dicembre 2022 I